mercoledì, 15 gennaio 2025
spinner
Data di pubblicazione: 03 settembre 2024

Segnali stradali

QUESITO DI UN ABBONATO

Nell'art. 37 del CdS " Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale" alla  lett. d è  previsto che l'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, è  di competenza degli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.

Cosa si intende dettagliatamente per caratteristiche strutturali o geometriche della strada? In particolare avremmo necessità di capire nei  centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila quali sono le competenze e di conseguenza tutte le attività a carico del Comune e quelle dell'ente proprietario della strada.

Se disponibili, si prega cortesemente di indicare sentenze, circolari e tutto quanto altro  riteniate utile per risolvere la questione delle rispettive competenze dei due enti.

Distinti saluti.

 

CLICCA QUI per leggere la risposta di Giacomo Pellegrini.

Immagini allegate
Articoli simili
  • 15 dicembre 2015

    Patente a punti

    Delazione stradale: è reato di sostituzione di persona fornire i dati di un altro per evitare la decurtazione di punti.

  • 25 novembre 2015

    Rifiuto alcoltest

    Sezioni Unite della Cassazione: l'aggravante del sinistro stradale non si configura in caso di rifiuto dell'alcoltest.

  • 14 novembre 2015

    Depenalizzazione

    Depenalizzazione di reati: approvati venerdì dal consiglio dei ministri importanti provvedimenti.

  • 09 ottobre 2015

    Verifica assicurativa on-line

    A pochi giorni dall'avvio della smaterializzazione del contrassegno assicurativo crescono i dubbi operativi.

  • 21 agosto 2015

    Novità cds

    In dal 18 agosto le modifiche del codice della strada. I testi aggiornati del CODICE e del PRONTUARIO delle violazioni.